Recesso da parte dell’albergatore
| 5.1 |
Qualora il contratto di alloggio preveda il pagamento di un acconto da parte della parte contraente e qualora tale acconto non sia stato versato entro i termini, l’albergatore avrà il diritto di recedere dal contratto senza obbligo di concedere una dilazione. |
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| 5.2 |
Qualora l’ospite non si presenti entro le ore 18.00 della giornata di arrivo pattuita, l’albergatore non sarà più tenuto ad offrirgli alloggio, a meno che non si sia pattuito un orario di arrivo più tardo. |
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| 5.3 |
Qualora la parte contraente abbia versato un acconto (vedi punto 3.3) i locali affittati resteranno, invece, prenotati fino alle ore 12.00 del giorno seguente la data di arrivo in origine pattuita. In caso di pagamento anticipato di più di quattro giorni, l’obbligo a tenere prenotate le stanze termina alle ore 18.00 della quarta giornata, laddove il calcolo delle giornate partirà comunque dalla giornata di arrivo in origine pattuita, a meno che l’ospite non renda nota una data di arrivo successiva. |
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| 5.4 |
Per motivi oggettivamente giustificati, l’albergatore avrà facoltà di sciogliere il contratto anche con dichiarazione unilaterale entro 3 mesi dalla data di arrivo della parte contraente pattuita e a meno che non si sia pattuito diversamente. |
Recesso della parte contraente – Penalità di storno
| 5.5 |
Il contratto di alloggio potrà essere sciolto dalla parte contraente attraverso una dichiarazione unilaterale entro 3 mesi dalla data di arrivo pattuita e senza il pagamento di alcuna penale. |
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| 5.6 |
Superato il limite previsto al § 5.5. la parte contraente potrà recedere con dichiarazione unilaterale soltanto in seguito al pagamento delle seguenti penali:
- fino ad 1 mese prima della data di arrivo pattuita 40% dell’intero importo della prenotazione
- fino ad 1 settimana prima della data di arrivo pattuita 70% dell’intero importo della prenotazione
- nell’ultima settimana prima della data di arrivo pattuita, il 90% dell’intero importo della prenotazione
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| fino a 3 mesi |
3 mesi – 1 mese |
1 mese – 1 settimana |
nell’ultima settimana |
| nessuna penale |
40 % |
70 % |
90 % |
Impedimento alla partenza
| 5.7 |
Nel caso in cui la parte contraente non possa giungere all’alloggio poiché per cause esterne eccezionali e imprevedibili (p.es. nevicate estreme, alluvioni, ecc.) sono bloccate tutte le vie di accesso, la parte contraente non sarà tenuta al pagamento della tariffa pattuita per i giorni di viaggio. |
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| 5.8 |
L’obbligo al pagamento della tariffa per il soggiorno prenotato riprende a partire dal momento del ripristino delle possibilità di arrivo, qualora ciò avvenga entro tre giorni. |
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